- Di cosa parliamo. Il ddl Calderoli non è la legge che concede l’autonomia a singole regioni. È una legge generale volta a disegnare per tutte le regioni il procedimento per cui altra e successiva legge (speciale e “rinforzata”) approvata a maggioranza assoluta dei componenti concederà la maggiore autonomia a ciascuna regione richiedente sulla base di intesa stipulata con quella regione (art. 116.3).
- Critica al ddl Calderoli. Il ddl rileva essenzialmente perché disegna un procedimento in cui la partecipazione del parlamento a definire il contenuto delle intese di cui all’art. 116.3 è ridotta a pareri, nemmeno vincolanti, e persino eventuali. Anche gli enti locali sono emarginati.
- L’autonomia differenziata ex art.116.3 (AD) è pericolosa per l’eguaglianza nei diritti e l’unità del paese. Due motivi.
a. Potenziale irreversibilità. L’AD è concessa con un procedimento legislativo speciale: richiesta della regione, approvazione con legge a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa con la regione richiedente. Potrà essere modificata solo con lo stesso procedimento, e quindi in specie con una nuova intesa. La regione dispone di un potere di veto nei confronti di modifiche non gradite, e può difendere eventuali condizioni di vantaggio acquisite.
b. Inammissibilità del referendum abrogativo. Come legge rinforzata, per giurisprudenza della corte costituzionale la legge che approva l’AD sulla base di intesa si sottrae al referendum ex art. 75 Cost.
c. Effetto domino. La concessione di AD a una o più regioni sarà un forte incentivo per le altre ad avanzare analoga pretesa, dal momento che la quantità e qualità dell’autonomia conquistata determineranno la cifra del ceto politico regionale nel political market generale.
- La pericolosità dell’AD non è temperata dal ddl Calderoli
Il ddl è legge ordinaria, come tale inidonea a imporre vincoli giuridicamente efficaci alla diversa e successiva legge che attribuisce l’AD alla singola regione sulla base di intesa - La pericolosità dell’AD non è temperata dai LEP assunti a condizione per il trasferimento. a. Le materie LEP sono solo una frazione delle materie suscettibili di trasferimento, e potrebbero essere assoggettati a Lep solo alcuni ambiti in ciascuna materia b. Il modello Calderoli (ddl + legge bilancio 791 segg.) si riferisce alla “determinazione” dei Lep, con invarianza di spesa. Quindi potrebbe essere una definizione formale, utile solo a far partire il trasferimento, e si prefigura una sostanziale conferma della spesa “storica”. c. Anche per i Lep parlamento ed enti locali sono completamente emarginati. I Lep sono conclusivamente adottati con DPCM.
- Il paese può essere frammentato anche senza AD per il numero e il rilievo delle materie assegnate alla potestà legislativa concorrente dall’art. 117.3. Ne dà prova il dissolversi del sistema sanitario nazionale in sistemi regionali. Lo stesso potrebbe accadere per la scuola, il lavoro, l’energia, le infrastrutture strategiche e altro.
- Fermare il ddl Calderoli, qualora si mostrasse possibile, non metterebbe in sicurezza unità del paese ed eguaglianza nei diritti. Per questo fine è necessaria una riscrittura mirata degli artt. 116.3 e 117 Cost.
- Questo è l’obiettivo della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare presentata dal Coordinamento per la democrazia costituzionale.
a. Si giustifica perché una norma del regolamento del Senato (art. 74) assicura la calendarizzazione, aprendo la via a un dibattito in aula b. Riscrive l’art. 116.3 eliminando la natura pattizia (Intesa) e introducendo la possibilità di referendum nazionali sia al momento della concessione di AD, che successivamente c. Riscrive l’art. 117, commi 1, 2, 3, in cui: d. Ridefinisce i livelli “essenziali” come “uniformi” e. Trasferisce dalla potestà concorrente a quella esclusiva materie essenziali per l’unità e l’eguaglianza, come scuola, servizio sanitario nazionale, lavoro, infrastrutture strategiche strumentali a politiche nazionali di riequilibrio territoriale e coesione sociale f. Introduce una clausola di supremazia della legge statale analoga a quelle esistenti nei sistemi federali