STATUTO NAZIONALE
ARCI APS
Approvato dal XVIII Congresso Nazionale il 4 dicembre 2022
PREMESSA
L’associazione “ARCI APS” fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l’Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.
Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.
Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.
Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l’affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.
Arci APS promuove politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, per questo sceglie di adottare nella stesura dello statuto un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l’utilizzo del simbolo schwa (ǝ) e del corrispondente simbolo al plurale (з). Comprendendo le possibili difficoltà nell’oralità, si propone di leggere lo schwa (ǝ) come femminile sovraesteso.
TITOLO I – DEFINIZIONI, FINALITÀ E ATTIVITÀ
Art. 1.
(Forma giuridica e principi generali)
“ARCI APS” (di seguito denominata “ARCI” o “Associazione” nel presente testo) è una associazione di promozione sociale e rete associativa nazionale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) organizzata su plurimi livelli territoriali.
ARCI APS ha sede legale in Roma, è autonoma e pluralista, soggetto attivo del sistema di Terzo settore italiano e internazionale, rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.
L’ARCI promuove, sostiene e tutela l’autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia, partecipazione e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un’associazione partecipata da cittadinз, in cui ogni sociǝ può concorrere in prima persona ai processi decisionali.
L’Associazione sostiene l’attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione attraverso il ruolo dell’associazionismo e del Terzo settore.
L’ARCI è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l’elemento fondante dell’ARCI. L’Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.
L’ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con gli altri soggetti della società.
Art. 2.
(Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale)
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l’elemento fondante dell’ARCI.
L’Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall’art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Sono finalità dell’Associazione:
Art. 3.
(Attività di interesse generale)
L’ARCI persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 2 mediante lo svolgimento in favore dellз propriз associatз, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:
L’Associazione, in qualità di Rete associativa nazionale, svolge:
Potrà inoltre:
L’Associazione potrà esercitare, ai sensi dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza nazionale.
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dallз propriз associatз o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo allз propriз associatз, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 4.
(Federazione Arci)
L’ARCI aderisce alla “Federazione ARCI” contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tuttз lз sociз individuali e collettivз dell’ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all’ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell’Interno).
Art. 5.
(Utilizzo del marchio e della denominazione)
Il “logo” e la denominazione dell’ARCI sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l’uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l’automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.
TITOLO II – LA FORMA ASSOCIATIVA
Art. 6.
(Associati)
Possono aderire all’ARCI:
L’adesione ad ARCI presuppone il riconoscimento e la condivisione dei valori e delle finalità associative e il rispetto delle norme del presente Statuto. Le organizzazioni aderenti acquisiscono annualmente il certificato di adesione e adottano la tessera dell’ARCI quale propria tessera sociale.
Il numero degli altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro aderenti non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Art. 6 bis
(Procedimento di ammissione delle persone fisiche)
Lз aspiranti sociз presentano domanda presso le associazioni aderenti, unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
È compito dell’organo di amministrazione dell’associazione aderente, o di unǝ o più componenti da esso espressamente delegatз, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta.
Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell’ARCI allǝ nuovǝ sociǝ e il suo nominativo sarà annotato nel registro dellз associatз.
In caso di rigetto motivato della domanda o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro il termine previsto, l’interessatǝ potrà presentare ricorso allǝ Presidente della base associativa aderente entro i successivi trenta giorni.
Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dellз Sociз alla sua prima convocazione ovvero altro organo competente eletto dalla medesima.
In quest’ultimo caso il ricorso andrà presentato direttamente all’organo competente secondo quanto previsto dallo statuto.
La procedura di adesione è dettagliata dal regolamento annuale del tesseramento.
Art. 6 ter.
(Procedimento di ammissione per le persone giuridiche)
Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda di adesione presso l’articolazione territoriale competente.
La richiesta di adesione deve essere corredata della delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che formalizzi la domanda di adesione e attesti l’accettazione e l’impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
L’adesione è deliberata dall’organo di amministrazione dell’articolazione territoriale competente.
La procedura di adesione è in ogni caso dettagliata dal regolamento annuale nazionale del tesseramento, anche con riferimento ai dati e ai documenti richiesti.
Art. 6 quater.
(Procedimento di ammissione per enti di rilievo nazionale)
Gli enti di Terzo settore nazionali che operano in almeno 5 regioni o province autonome e che sviluppano attività anche per il tramite di enti loro associati, possono aderire al livello nazionale di Arci APS con delibera del Consiglio Nazionale.
La richiesta di adesione deve essere corredata della delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che attesti l’impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
Le finalità degli enti di Terzo settore nazionali aderenti non possono essere in contrasto con quelle della rete nazionale Arci.
La procedura di adesione è dettagliata dal regolamento annuale del tesseramento, anche con riferimento ai dati e ai documenti richiesti.
Gli ETS nazionali non concorrono alla costruzione dell’articolazione organizzativa della rete nazionale Arci e concorrono alla formazione della rappresentanza partecipando al congresso nazionale con un delegato.
L’adesione alla rete nazionale Arci degli ETS nazionali comporta l’assunzione di diritti sociali da parte delle persone giuridiche loro associate presentando autonoma domanda di adesione nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 6, 6bis e 6ter.
Art. 7.
(Autonomia degli associati)
Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica dell’ARCI. La loro adesione è subordinata all’esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell’ARCI, quali: l’assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tuttз lз associatз.
L’ARCI prende e dà atto dell’autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, delle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala nazionale, regionale, territoriale e locale in spirito federale.
Art. 8.
(Diritti e doveri dellз associatз)
Nei rispettivi livelli di cui la rete associativa si compone e secondo il principio generale della democrazia rappresentativa, lз associatз hanno diritto a:
Lз associatз sono tenutз a:
Art. 9.
(Recesso e decadenza degli associati)
Salvo diritto di recesso, la decadenza dellз sociз e delle organizzazioni aderenti avviene:
Il procedimento di recesso è dettagliato dal regolamento del tesseramento. In ogni caso la quota sociale non è rimborsabile, trattandosi di un mero contributo a sostegno dell’associazione.
TITOLO III – IL SISTEMA ISTITUZIONALE
Art. 10
(Partecipazione diffusa, federalismo solidale, decentramento dei poteri)
L’ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all’interno dell’Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell’Associazione e al suo governo.
Art. 11.
(Articolazioni della rete ARCI)
Il sistema associativo dell’ARCI si articola nei seguenti livelli:
Art. 12.
(Comitati territoriali)
Il Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell’Associazione nel territorio di propria competenza, ed ha le funzioni di:
In caso di violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell’integrità dell’Associazione da parte di un’organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere allǝ legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione dell’assemblea.
Laddove lǝ legale rappresentante non provveda entro 30 giorni dalla richiesta, lǝ Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.
Le attività promosse dal Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all’accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.
Sono requisiti essenziali di un Comitato Territoriale:
Su iniziativa delle organizzazioni aderenti, la valutazione sull’opportunità o necessità di istituire un nuovo Comitato è svolta dal livello sovraordinato in accordo con l’organo di amministrazione nazionale.
Il Comitato Territoriale, in funzione della formazione della rappresentanza all’interno del livello associativo sopraelevato e con lo scopo di concorrere alla costruzione dell’articolazione organizzativa della rete, si avvale delle deroghe previste dai commi 8 e 10 dell’art. 41 del CTS.
Art. 13.
(Comitati regionali)
Il Comitato Regionale esprime e garantisce la direzione politica e organizzativa dell’Associazione a livello regionale ed ha le funzioni di:
Il Comitato Regionale è strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale, garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti nazionali.
In caso di persistente inattività da parte di un Comitato Territoriale, il Comitato Regionale – in accordo con la Presidenza Nazionale – ne può temporaneamente espletare le funzioni.
In caso di accertate violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell’integrità dell’Associazione da parte di un Comitato territoriale, il Comitato Regionale può richiedere allǝ legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione dell’organismo assembleare (assemblea o consiglio). Laddove lǝ legale rappresentante non provveda entro 30 giorni dalla richiesta, il/la Presidente del Comitato Regionale può procedere direttamente alla convocazione dell’organismo assembleare, dandone informazione al Collegio dei Garanti e all’organo di amministrazione della rete associativa nazionale.
I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono equiparati a Comitati Regionali.
Su iniziativa dei Comitati Territoriali e Regionali coinvolti, possono costituirsi, in accordo con la Direzione nazionale, Comitati Interregionali: requisito essenziale è l’identificazione di un’area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo. Agli stessi si applicano le disposizioni previste per i Comitati Regionali.
Il Comitato Regionale, in funzione della formazione della rappresentanza all’interno del livello associativo sopraelevato e con lo scopo di concorrere alla costruzione dell’articolazione organizzativa della rete, si avvale delle deroghe previste dai commi 8 e 10 dell’art. 41 del CTS.
Art. 14.
(Compiti degli organismi di direzione nazionale)
Gli organismi di direzione nazionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di:
Competenze e responsabilità nazionali – comprese le attività di cui all’art. 10 – possono essere delegate ai livelli territoriali e regionali, in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, con gli eventuali supporti economici ed organizzativi, in armonia con le normative vigenti.
Gli organismi di direzione nazionale rappresentano l’ARCI nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali nazionali.
Art. 15.
(Forma delle articolazioni e rapporti con la rete)
I Comitati Territoriali e Regionali sono costituiti in forma di associazione di promozione sociale e, pur configurandosi come articolazioni territoriali della rete associativa, sono dotati di atto costitutivo e di statuto autonomi.
Tali statuti dovranno:
In ogni caso, gli statuti dovranno essere inviati alla Presidenza Nazionale e trasmessi al Collegio Nazionale dei Garanti.
In casi eccezionali e in deroga a quanto previsto al presente articolo, previo accordo con l’organo di amministrazione della rete associativa nazionale, i Comitati territoriali e Regionali potranno richiedere l’iscrizione alla sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Nel caso di perdita della qualifica di ente di Terzo settore da parte di un’articolazione territoriale, le funzioni di rete sono assunte dal livello sovraordinato, salve le attribuzioni degli organismi di garanzia e controllo.
TITOLO IV – ORGANISMI NAZIONALI
Art. 16.
(Gli organismi)
Sono organismi di direzione nazionale:
Art. 17.
(Il Congresso)
Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.
È garantita la presenza di almeno unǝ delegatǝ per ciascuna articolazione territoriale.
Esso ha il compito di:
Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso, esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dellз componentз del Consiglio Nazionale o dagli organismi assembleari di articolazioni territoriali e regionali che rappresentino almeno un terzo dellз sociз nazionali; in ogni caso è il Consiglio Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.
Un Congresso straordinario appositamente convocato può assumere delibere di trasformazione, fusione o scissione.
Art. 18.
(Il Consiglio Nazionale)
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell’Associazione tra un Congresso e l’altro ed è eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede.
Tutti i Comitati Regionali hanno diritto di rappresentanza nel Consiglio Nazionale. Nessun Comitato può detenere nel Consiglio Nazionale una rappresentanza superiore al 20%.
Esso ha il compito di:
Su proposta della Presidenza Nazionale, istituisce/si articola in commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.
Le commissioni e i gruppi di lavoro hanno natura consultiva.
Al Consiglio Nazionale è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l’anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Nazionale è convocato dallǝ Presidente Nazionale, con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima tramite posta elettronica. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso scritto inviato sette giorni prima.
Un quinto dei componenti del Consiglio Nazionale può richiedere allǝ Presidente l’integrazione dell’ordine del giorno.
Verificata l’ammissibilità della proposta in relazione alla tutela dell’onorabilità e del prestigio dell’associazione e dei componenti degli organismi, l’argomento viene inserito all’ordine del giorno della seduta mediante comunicazione di integrazione.
In considerazione della composizione su base proporzionale e del criterio di rappresentanza territoriale, i componenti del Consiglio nazionale decaduti o dimessi possono essere sostituiti con delibera dell’organismo assembleare dell’articolazione di cui erano espressione.
La delibera di sostituzione è recepita dal Consiglio Nazionale nella prima adunanza utile.
Art. 19.
(Presidente Nazionale)
Lǝ Presidente Nazionale è elettǝ dal Consiglio Nazionale. Esercita la rappresentanza politica dell’Associazione, ne rappresenta ed esprime l’unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.
Lǝ Presidente detiene la rappresentanza legale dell’Associazione.
Convoca il Consiglio Nazionale, convoca e presiede la Presidenza Nazionale.
Lǝ Presidente non può essere elettǝ per più di due mandati consecutivi.
In caso di prolungata assenza o impedimento permanente dellǝ Presidente, le sue funzioni sono assunte dallǝ Vicepresidente vicariǝ, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio Nazionale per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
Art. 20.
(Presidenza nazionale)
La Presidenza Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale tra lз suз componenti su proposta dellǝ Presidente Nazionale.
L’assunzione della carica di componente della Presidenza nazionale è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Tali condizioni dovranno essere dichiarate contestualmente all’accettazione della carica.
È onere degli amministratori comunicare l’intervenuta sopravvenienza, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità. In ogni caso, la decadenza ha effetto ex tunc.
La Presidenza è l’Organo di amministrazione ai sensi dell’art. 26 del CTS ed assicura il governo e la direzione politica dell’Associazione, anche attraverso l’attribuzione di incarichi specifici ratificati dal Consiglio Nazionale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.
Assicura il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo; si dota a tale scopo di un Esecutivo quale strumento operativo.
Cura la tenuta del registro degli associati e presenta al Consiglio Nazionale:
Propone al Consiglio Nazionale le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione, e convoca specifici strumenti partecipativi quali:
La Presidenza Nazionale è convocata dallǝ Presidente Nazionale secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva.
Alla Presidenza Nazionale sono attribuiti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in particolare di:
La Presidenza Nazionale informerà degli atti più rilevanti il Consiglio Nazionale alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:
La Presidenza Nazionale può delegare a singolз componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.
TITOLO V – LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE
Art. 21.
(I principi generali)
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell’ARCI sono: l’uguaglianza di diritti tra tuttз lз sociз; il loro diritto alle garanzie democratiche; l’adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
L’ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.
In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dellз componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.
Le decisioni degli organismi dirigenti e del Consiglio Nazionale sono valide a maggioranza semplice dellз presenti; è richiesta una maggioranza dellз componenti effettivamente in carica nei casi di:
Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.
Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe.
Gli organi sociali curano la tenuta del proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni.
Le delibere degli organismi e i libri sociali – e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza – devono essere trasmessi o comunque resi accessibili ai componenti l’organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.
Art. 22.
(Elezioni)
Lǝ Presidente Nazionale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l’assetto di organismi e funzioni, consultando il livello regionale.
L’elezione degli organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza dellз aventi diritto.
Art. 23.
(Incompatibilità e decadenza)
Il Consiglio Nazionale deve dotarsi di un apposito regolamento che definisca le proprie modalità di funzionamento.
Le cariche di Presidentǝ e Vicepresidentǝ sono incompatibili con:
Gli organismi di direzione dei Comitati Regionali e Territoriali devono dotarsi di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organi sociali.
Il Collegio Nazionale dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti e relazionare al Consiglio Nazionale circa la sua attuazione.
Art. 24.
(Violazione delle norme statutarie)
In caso di violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico da parte di componenti degli organismi nazionali, il Collegio Nazionale dellз Garanti può irrogare le seguenti sanzioni:
Contro le decisioni assunte dal Collegio Nazionale dei Garanti è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale, che decide in seconda ed ultima istanza nella prima adunanza utile, che dovrà svolgersi a porte chiuse.
In caso di accertate violazioni delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale ovvero in caso di grave lesione dell’integrità patrimoniale e fatte salve le prerogative degli organismi di controllo e di revisione, il Collegio Nazionale dei Garanti può richiedere la convocazione dell’organo di amministrazione dell’articolazione territoriale interessata.
In casi di urgenza ovvero al persistere della violazione, la Presidenza Nazionale, anche su sollecitazione del Collegio Nazionale dellз Garanti e sentito il livello sovraordinato, può:
Lǝ commissariǝ assume i poteri dell’organismo decaduto e provvede entro sei mesi a convocare l’organo assembleare per l’adozione degli atti conseguenti.
Il commissariamento è immediatamente efficace. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso allǝ Presidentǝ Nazionale. Sul ricorso si pronuncerà il Consiglio Nazionale con apposita delibera nella prima adunanza utile. In caso di accoglimento del ricorso restano salvi gli atti compiuti in buona fede dal Commissario, anche ai fini della sua responsabilità e degli effetti a valere sui terzi.
Nel caso di violazione di norme o regolamenti interni relativi ad obblighi rendicontativi la Presidenza Nazionale, anche su sollecitazione dell’organo di controllo, può inoltre deliberare l’esclusione dalla partecipazione delle articolazioni territoriali e regionali che ne siano responsabili a progetti, bandi o richieste di finanziamento delle quali è titolare o partner la rete associativa nazionale. La medesima sanzione può inoltre essere adottata dalla Presidenza nazionale, in caso di accertate violazioni delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale ovvero in caso di grave lesione dell’integrità patrimoniale.
Art. 25.
(Quote di genere)
Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, nessun genere può superare il 60% dellз componenti.
Art. 26.
(Limite di mandati)
Per favorire l’avvicendamento delle responsabilità, si adotta il principio di non rieleggibilità per più di due mandati consecutivi per la carica di Presidentǝ di Comitato Regionale.
Art. 27.
(Partecipazione da remoto)
Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associatǝ che partecipa e vota e sia garantito l’intervento in ogni momento dei partecipanti e la possibilità di invio e ricezione di documenti in corso di seduta.
Art. 28.
(Strumenti di partecipazione)
Al fine di garantire e valorizzare la più ampia partecipazione possibile delle articolazioni territoriali e delle organizzazioni aderenti ai percorsi di definizione e attuazione del programma di lavoro:
Art. 29.
(Conferenza programmatica)
Al fine di verificare e di aggiornare il programma generale, il Consiglio Nazionale convoca una conferenza programmatica e/o organizzativa alla fine del primo biennio di mandato congressuale.
TITOLO VI – GARANZIA E CONTROLLO
Art. 30.
(Organismi di garanzia e controllo)
Sono organismi di garanzia e controllo:
A ciascun livello le cariche di consiglierǝ, garante e componente dell’Organo di controllo sono incompatibili fra loro.
Art. 31.
(Collegio dellз Garanti)
Il Collegio dellз Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi.
Esso ha il compito di:
L’iniziativa del Collegio dellз Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dellз Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
Il Collegio Nazionale dellз Garanti ha inoltre il compito di verificare la conformità degli statuti delle articolazioni territoriali e, se del caso, di irrogare le sanzioni previste.
Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l’ambito di giurisdizione del Collegio dellз Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dellз Garanti.
Il Collegio Nazionale dellз Garanti è formato da almeno cinque componenti effettivi e tre supplenti; i componenti sono eletti tra lз sociз che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e siano dotatз di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essз eleggono al loro interno unǝ Presidentǝ, che convoca il Collegio e ne coordina i lavori.
Lз componenti del Collegio Nazionale dellз Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
Lз componenti del Collegio Nazionale dellз Garanti nell’ambito delle proprie competenze possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.
Per quanto riguarda il livello territoriale le funzioni del Collegio dellз Garanti possono essere demandate al Collegio del livello sovraordinato.
Per quanto riguarda il livello regionale, solo in casi eccezionali tale funzione può essere demandata al Collegio Nazionale.
Art. 32.
(Organo di Controllo)
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Ha il compito di:
Lз componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di controllo è formato da tre componenti effettivз e da due supplenti, sceltз fra lз sociз non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuatз anche tra persone non aderenti all’Associazione.
L’organo id controllo al proprio interno unǝ Presidente, che lo convoca e ne coordina i lavori.
Lз componenti dell’Organo di Controllo hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
Allз componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno unǝ dellз componenti deve essere sceltǝ tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.
Tali condizioni devono essere dichiarate contestualmente all’accettazione della carica. È onere degli amministratori comunicare l’intervenuta sopravvenienza, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità. In ogni caso, la decadenza ha effetto ex tunc.
Art. 33
(Revisione dei conti)
Nei casi previsti dall’Art. 31 del CTS è nominatǝ unǝ revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale iscrittз nell’apposito registro.
La funzione può essere esercitata dall’Organo di Controllo, nel caso in cui sia composto da revisorз legali dei conti iscritti all’apposito registro.
TITOLO VII – PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE
Art. 34.
(Il patrimonio sociale)
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 35.
(Fonti di finanziamento)
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:
L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
Art. 36.
(Adempimenti di bilancio)
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La Presidenza Nazionale predispone:
Il Consiglio Nazionale approva i piani pluriennali di investimento.
Art. 37
(Regolamento amministrativo)
Il Consiglio Nazionale approva un Regolamento Amministrativo per gli organi di direzione nazionale.
Art. 38.
(Autonomia patrimoniale)
Ogni livello organizzativo dell’Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.
TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 39.
(Integrazioni e modifiche statutarie straordinarie)
Ferma restando la facoltà del Consiglio Nazionale di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all’art. 18, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e all’accreditamento di cui all’art. 93 comma 5 del CTS.
Le articolazioni territoriali e regionali che entro sei mesi dall’approvazione delle modifiche allo statuto della rete associativa nazionale non procedono agli adeguamenti necessari al fine di conformare il proprio statuto sono sottoposte ai procedimenti sanzionatori previsti dall’art. 24.
Art. 40.
(Scioglimento)
Lo scioglimento dell’ARCI può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 dellз aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a Enti o Associazioni del Terzo settore aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell’ARCI, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra lз sociз del patrimonio residuo.
La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 50 del CTS.
Art. 41.
(Scioglimento delle articolazioni territoriali)
In caso di estinzione o scioglimento di un Comitato Territoriale, Regionale o Interregionale, il patrimonio del Comitato sciolto o estinto, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra lз sociз del patrimonio residuo.
Art. 42.
(Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.